Regolamento di disciplina

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

     

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(Scuola secondaria statale di primo grado di Fossano di Via Dante e Cervere)

Il presente documento è conforme

al D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

alla Direttiva ministeriale n. 5843/A3 del 16 Ottobre 2006 – Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e sulla legalità;

al D.M. n. 16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

alla Nota prot. n. 30/dip./segr. del 15 Marzo 2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

al D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249

del 24 Giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

alla Direttiva n. 104 del 30 Novembre 2007 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

al Patto educativo di corresponsabilità – cfr. art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007;

al D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni ed ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 137 del 1° Settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008; al D. Lgs. n. 62 del 10 Ottobre 2017 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Istituto in data  11.9.2020.

 

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – COMUNITÀ SCOLASTICA

La scuola è un luogo di formazione, di educazione, di acquisizione di conoscenze e di competenze, di sviluppo della coscienza critica oltreché una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. All’interno della realtà scolastica ognuno, con pari dignità pur nella diversità dei ruoli, opera per garantire a tutti ed a ciascuno il diritto allo studio, per sviluppare le potenzialità di ogni discente e per recuperare le situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica interagisce con la comunità sociale e civile che la circonda, promuove e favorisce la libertà di espressione, garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e si fonda sul rispetto reciproco di tutte le persone che ne fanno parte, quale che sia la loro età e la loro condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

   

Art. 2 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

Ciascuno studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi la sua identità;

alla continuità nell’apprendimento; alla valorizzazione delle proprie attitudini; alla riservatezza;

all’informazione circa le decisioni assunte in merito alla vita della comunità scolastica ed in

merito alle norme che regolano la vita scolastica; alla partecipazione attiva e responsabile al dialogo scolastico; ad una trasparente e tempestiva valutazione del proprio lavoro scolastico; al rispetto della vita culturale e religiosa della famiglia alla quale appartiene.

Art. 3 – DOVERI DEGLI STUDENTI

Ciascuno studente, anche supportato e guidato dalla propria famiglia, è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni;

presentarsi con puntualità alle lezioni, fornito del necessario materiale didattico; assolvere assiduamente gli impegni di studio;

rispettare tutti e ciascuno;

tenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1;

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da Regolamenti e circolari; utilizzare in modo corretto e responsabile tutto quanto è patrimonio scolastico;

aver cura della propria igiene personale;

indossare capi di abbigliamento rispettosi del decoro personale e dell’ambiente scolastico; aver cura della pulizia e dell’ordine dei locali scolastici;

collaborare fattivamente alla creazione ed al mantenimento di un sereno clima di lavoro; assumersi le proprie responsabilità in caso di comportamento non corretto;

 

Art. 4 – ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Ogni studente è tenuto a presentare puntualmente, alla prima ora del giorno in cui rientra a scuola, la giustificazione dell’assenza, che deve essere scritta – e debitamente firmata – sul diario dal genitore dello

studente o da chi ne fa le veci. La giustificazione deve riportare la/le data/date dell’assenza.

Il ritardo, eccezionale e dovuto a seri e gravi motivi, deve essere giustificato, sempre sul diario, per

iscritto e debitamente firmato dal genitore dello studente o da chi ne fa le veci. Tale giustificazione deve essere presentata dall’alunno al momento dell’ingresso in aula.

Qualora le assenze e/o i ritardi siano frequenti e non puntualmente giustificati, l’insegnante, pur ammettendo l’alunno in classe, scrive una nota disciplinare sul registro elettronico di classe e sul

diario dell’allievo, e, non appena possibile, informa i genitori dell’allievo stesso.

L’uscita anticipata degli allievi deve avvenire solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

Ogni allievo può essere prelevato da scuola dai propri genitori o da persona munita di delega scritta, firmata dai genitori dell’alunno, e di documento di identità.

 

Art. 5 – Ingresso in aula

Gli alunni entrano nell’edificio scolastico tra lo squillo della prima e quello della seconda campanella (tra i due squilli passano cinque minuti). Essi devono essere all’interno dell’aula di lezione allo squillo della seconda campanella, altrimenti sono considerati in ritardo, per il quale devono presentare giustificazione il giorno seguente.

 

Art. 6 – Uscita dalle aule e dall’edificio scolastico

Gli alunni devono uscire in ordine ed in silenzio dalle aule e, classe per classe, sono accompagnati fino all’uscita dagli insegnanti, che controllano l’ordinato deflusso di tutti e di ciascuno dallo spazio scolastico.

 

Art. 7 – Tenuta ed uso del diario

Il diario è un documento importante per la comunicazione tra la scuola e la famiglia degli studenti.

Su di esso lo studente annota, con penna rigorosamente incancellabile, le lezioni ed i compiti, gli orari scolastici e le comunicazioni, mentre gli insegnanti vi riportano le valutazioni e le eventuali annotazioni didattico-disciplinari.

Il diario deve essere tenuto con cura e non deve essere oggetto di esperimenti pittorici. Su di esso, poi, non devono comparire cancellature o abrasioni, per cui è vietato l’uso di qualsiasi correttore: in caso di errore, si traccia una riga sulla parola, sul numero o sulla frase errata, cosicché si veda quanto si è rettificato, e si riscrive.

Sul diario non devono essere appiccicati adesivi e non devono comparire scarabocchi o scritte che nulla hanno a che vedere con la didattica.

I genitori degli studenti devono prendere quotidianamente visione del diario, leggere attentamente quanto sopra riportato e firmarne ogni pagina.

 

Art. 8 – Comunicazioni scuola – famiglie degli studenti

Le comunicazioni tra la scuola e le famiglie degli studenti avvengono per mezzo del diario, di comunicazioni consegnate in fotocopia agli alunni e/o scritte sul registro elettronico, di contatti telefonici o a mezzo posta e di colloqui. Per l’a.s. 2020/2021 con lo scopo di ridurre la diffusione del virus Sars-CoV-2 i colloqui si terranno, salvo casi valutati dalla dirigenza, in modalità telematica.

La scuola comunica con congruo anticipo l’orario da ogni docente prescelto per il ricevimento parenti mattutino. Il colloquio durante le ore del mattino deve essere prenotato on line.

I colloqui pomeridiani hanno luogo due volte l’anno (generalmente a Dicembre e ad Aprile) e per questi non è prevista la prenotazione on line.

In presenza di urgenze, ogni professore, compatibilmente con il proprio orario di servizio, può ricevere su

appuntamento.

Le famiglie hanno il dovere di leggere e di firmare quotidianamente il diario dei propri figli nonché di consultare quotidianamente il registro elettronico.

Le famiglie possono essere convocate dal Dirigente e/o dai docenti quando l’andamento didattico-disciplinare dei figli sia tale da destare preoccupazione.

   

Art. 9 – Accesso alle classi

Nessuno, se non il personale scolastico e le persone autorizzate dal Dirigente, può accedere alle classi.

 

Art. 10 – Norme generali di comportamento all’interno dell’edificio scolastico

All’ingresso ed all’uscita del docente dall’aula, gli studenti sono tenuti ad alzarsi ed a salutare rispettosamente il docente stesso.

Gli spostamenti da un’aula all’altra, verso la palestra, verso l’uscita e verso qualsiasi luogo esterno devono avvenire sollecitamente ed ordinatamente. Gli studenti sono inoltre tenuti a non essere rumorosi, per non arrecare disturbo alle classi o alla quiete pubblica (durante gli spostamenti sul territorio).

Gli alunni non possono entrare in Sala insegnanti se non accompagnati dal personale scolastico.

Gli alunni devono seguire le lezioni con attenzione e non devono in alcun modo disturbarne il regolare svolgimento.

Ogni allievo deve mantenere in ordine il proprio posto di lavoro (banco e sottobanco) e l’aula in cui si trova.

Ogni studente deve mantenere pulito il proprio posto di lavoro (banco e sottobanco) e l’aula in cui si trova.

Ogni studente deve contribuire alla cura dell’arredo scolastico. I danni arrecati sono addebitati ai genitori dei responsabili o ai genitori di ogni studente della classe, se non emerge/emergono l’autore/gli autori del danno.

Durante il cambio d’ora gli alunni devono ritirare il materiale impiegato nell’ora precedente, preparare il materiale utile per la lezione imminente e tenere un comportamento corretto in attesa del docente in arrivo.

Gli allievi sono tenuti a mantenere il posto a ciascuno assegnato; qualsiasi spostamento deve, pertanto, essere autorizzato dagli insegnanti.

È vietato masticare il chewing gum e consumare spuntini durante le lezioni.

Durante l’intervallo gli alunni devono lasciare le rispettive aule, salvo diversa disposizione, devono tenere un comportamento corretto e responsabile, rispettoso di persone e cose. Non possono recarsi ad un piano diverso rispetto a quello sul quale si trovano se non autorizzati dagli insegnanti preposti all’assistenza.

Gli alunni devono recarsi ai servizi principalmente durante l’intervallo.

Durante le ore di lezione (in particolare durante la prima ora e durante la quarta ora) gli allievi devono limitare le uscite per recarsi ai servizi, salvo in presenza di serie esigenze fisiologiche, comprovate da documentazione medica.

Gli allievi non devono introdurre a scuola materiale non consentito.

Gli allievi sono tenuti al rispetto dei doveri e dei divieti, e di qualsiasi articolo del Regolamento, anche durante la partecipazione ad attività didattiche in luoghi diversi dalla scuola.

Gli allievi sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento indicate nel Regolamento anti Covid e nel regolamento per la Didattica Digitale Integrata.

   

Art. 11 – Norme che regolano l’attività in palestra

Gli alunni possono entrare in palestra solo se accompagnati da un docente e solo se calzano scarpe adeguate.

Gli alunni sono tenuti a servirsi in modo corretto e responsabile dell’attrezzatura presente in palestra ed a seguire attentamente le indicazioni fornite dal docente.

Al termine delle attività, gli allievi sono tenuti a lasciare la palestra e gli spogliatoi in ordine.

 

Art. 12 – Divieto dell’uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici

Dal momento dell’ingresso a scuola e fino all’uscita dall’edificio scolastico gli allievi non possono accendere e/o usare il telefono cellulare né qualsiasi altro dispositivo. Per qualsiasi comunicazione, la famiglia di ciascuno può contattare la scuola.

La scuola declina qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento del telefono cellulare e/o di qualsiasi altro dispositivo da parte degli allievi o qualora gli stessi dispositivi subiscano danni o siano oggetto di furto durante le ore di permanenza degli allievi a scuola.

    

PARTE II

DISCIPLINA

ART. 13 – Mancanze e/o violazioni che comportano interventi educativi, provvedimenti e sanzioni disciplinari

Ritardi sistematici nell’ingresso in aula

Ritardi ed assenze non debitamente e prontamente giustificate

Frequenza non regolare (in assenza di seri e gravi motivi ufficialmente e debitamente dichiarati) Mancanza della necessaria quotidiana firma delle pagine del diario

Mancanza di puntualità nella consegna di verifiche e di altri documenti Contraffazione di firme

Dimenticanza, danneggiamento o uso improprio del diario Utilizzo di matita e/o di penna cancellabile sui documenti Mancanza del necessario materiale scolastico

Mancanza di studio e di impegno nell’assolvimento dei doveri scolastici

Mancanza di puntualità nello svolgimento e nella presentazione dei compiti assegnati Mancanza di attenzione durante le lezioni

Interruzione, a seguito di interventi non pertinenti, del regolare svolgimento della lezione Disturbo del regolare svolgimento della lezione

Comportamento scorretto durante le verifiche scritte e/o orali

Allontanamento dalla lezione senza l’autorizzazione dell’insegnante o oltre il ragionevole Comportamento non consono durante l’intervallo o i cambi di ora

Comportamento pericoloso, con pregiudizio dell’incolumità altrui o propria

Comportamento aggressivo e/o intimidatorio nei confronti dei compagni e/o degli adulti presenti a scuola (Dirigente, personale scolastico, genitori e parenti degli studenti)

Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o degli adulti presenti a scuola (Dirigente, personale scolastico, genitori e parenti degli studenti) Impiego di linguaggio volgare o blasfemo

Utilizzo di materiale (ivi compresi cellulari ed altri dispositivi) , anche non pericoloso, ma estraneoall’attività didattica

Introduzione ed utilizzo di oggetti pericolosi Introduzione e/o uso di sostanze illecite

Mancanza  di  rispetto  dell’ambiente  e/o  comportamento  che  arreca  danno  (volontario  o involontario) agli arredi ed alle attrezzature della scuola o a beni altrui

Sottrazione di materiale appartenente al patrimonio scolastico e/o al personale della scuola e/o ai compagni

Atti vandalici

Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola

Omissione della segnalazione, al personale della scuola, di atti, fatti e/o situazioni dei quali si sia a conoscenza e che possano costituire pericolo per la salute fisica e/o psichica dei membri della comunità scolastica o che possano provocare danni materiali al patrimonio della scuola

Inosservanza dei divieti di legge (ivi compreso il divieto di fumo nei locali della scuola e nel cortile)

Inosservanza delle norme ricomprese nel Regolamento anti Covid e nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.

Art. 14 – Finalità e natura degli interventi educativi e disciplinari

I provvedimenti presi per sanzionare i comportamenti che si configurano come mancanze o violazioni rispetto ai doveri elencati all’art. 3, rispetto alle regole condivise di convivenza civile ed alle situazioni specifiche di ogni singola scuola sono ispirati ai criteri di seguito indicati: qualsiasi provvedimento ha valenza e finalità educativa;

le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto;

le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare , ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno

qualsivoglia sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per favorirne la comprensione e, quindi, l’efficacia;

ogni sanzione è irrogata tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;

la responsabilità disciplinare è personale, ma è aumentata dalla correità

qualsiasi provvedimento è notificato alla famiglia dello studente, anche nell’ottica della necessaria alleanza educativa tra la scuola e la famiglia dei discenti, ai fini di una concertata e condivisa strategia di recupero

 

Art. 15 – Interventi educativi, provvedimenti e sanzioni disciplinari applicabili e relativa procedura

Agli studenti che violino il presente Regolamento di disciplina, il Regolamento anti Covid o il Regolamento  per la Didattica Digitale Integrata o che si rendano comunque responsabili di qualsiasi comportamento – anche se dai Regolamenti stessi non previsto e contemplato – contrario all’educazione, alla decenza ed alle leggi vigenti sul territorio nazionale, possono essere inflitte le sanzioni qui di seguito riportate, sempre contraddistinte da finalità educative e non punitive, volte alla responsabilizzazione dello studente, ed ispirate ai principi di gradualità e di proporzionalità, tenuto conto anche dell’intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza e/o di imprudenza, del tipo di dovere disatteso, del grado del danno o del pericolo causabile o causato, della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche in relazione ad eventuali precedenti episodi di infrazione delle norme ed alla eventuale correità:

richiamo verbale da parte dell’insegnante che constata la mancanza e/o il comportamento da

censurarsi e/o presente nel momento della violazione;

comunicazione scritta sul diario e/o richiamo e/o annotazione sul registro elettronico da parte dell’insegnante che constata la mancanza e/o il comportamento da censurarsi e/o presente nel

momento della violazione;

nota disciplinare sul registro elettronico e sul diario da parte dell’insegnante che constata la

mancanza e/o il comportamento da censurarsi e/o presente nel momento della violazione;

convocazione dei genitori dello studente da parte dell’insegnante che constata la mancanza e/o il comportamento da censurarsi e/o presente nel momento della violazione alla presenza del

Coordinatore;

intervento del Dirigente scolastico;

proibizione temporanea, decisa dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente, di partecipazione

a visite e/o viaggi di istruzione nonché ad attività integrative;

allontanamento temporaneo (non superiore a quindici giorni) dalla comunità scolastica deciso dal

Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente;

allontanamento dalla comunità scolastica, deciso dal Consiglio di Istituto, per un periodo superiore a quindici giorni, per reati che violino la dignità ed il rispetto della persona (costrizione, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) e/o che costituiscano pericolo per l’incolumità

pubblica (incendi, allagamenti, etc.);

allontanamento dalla comunità scolastica, deciso dal Consiglio di Istituto, fino al termine delle lezioni, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, per recidiva rispetto ai reati di cui al precedente punto, dopo che si è accertata la non esperibilità di interventi volti al reinserimento dell’alunno nella comunità scolastica stessa.

Si precisa che di qualsiasi danno morale o materiale causato da uno studente può essere chiamata a rispondere, anche economicamente, la sua famiglia.

 

 

PARTE III

 

IMPUGNAZIONI E RICORSI

Art. 16  Casi e procedura

  • ammesso il ricorso scritto al Dirigente scolastico avverso le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalle lezioni.
  • ammesso ricorso scritto all’Organo di Garanzia Interno (di seguito chiamato anche O.G.I.), entro quindici giorni dalla data della comunicazione dell’irrogazione della sanzione, avverso i provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica.

 

Art. 17 – Tempestività ed efficacia della sanzione

Nonostante quanto disposto all’art. 7, qualsiasi sanzione può avere effetto immediato. Il ricorso, quindi, non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione comminata. Pur in pendenza del procedimento di impugnazione, la sanzione può essere posta in essere anche prima dei termini previsti per le eventuali impugnazioni e per gli eventuali ricorsi, in quanto atto amministrativo disciplinato dalla Legge 241/90, ed atteso che l’efficacia di una sanzione è rafforzata dalla tempestività.

Qualora, a sanzione già esecutiva, l’O.G.I. accolga il ricorso, la delibera di accoglimento, a favore dell’alunno, sarà inserita nel suo fascicolo personale e la sanzione non influirà sulla valutazione del comportamento.

Art. 18 – Organo di Garanzia Interno

Tale Organo è composto

dal Dirigente scolastico, che lo presiede;

da un docente nominato dal Consiglio di Istituto, su indicazione del Collegio dei docenti; da due rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si nominano, inoltre, due docenti supplenti per i casi di incompatibilità e si stila una graduatoria in caso di necessità di surroga a seguito della decadenza di un membro.

L’O.G.I. è rinnovato ogni due anni ed è convocato dal Dirigente scolastico su richiesta di un organo collegiale e/o di chiunque ne presenti motivata richiesta.

Tale Organo ha potere di decisione anche in merito ai conflitti che sorgano circa l’interpretazione del presente Regolamento.

Le decisioni assunte dall’O.G.I. devono essere sancite da una votazione per la quale non è ammessa l’astensione, eccezion fatta nel caso in cui uno dei genitori dell’alunno sanzionato faccia parte dell’Organo in questione.

Ogni decisione è presa a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Le delibere sono valide anche se non tutti i membri dell’O.G.I. sono presenti (è sufficiente che sia presente la metà più uno dei membri).

Ogni seduta è verbalizzata. La funzione di segretario verbalizzante è di spettanza di un docente. Il processo verbale di ogni riunione, firmato dal Presidente e dal segretario, è custodito presso la Segreteria didattica ed è accessibile a tutti coloro i quali ne abbiano interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge.

In caso di incompatibilità (se il docente che ha comminato la sanzione è anche membro dell’O.G.I.), il membro è sostituito dal supplente.

Art. 19 – Forme e modalità di attuazione del contraddittorio, termini e conclusione

Entro tre giorni dall’istanza di ricorso il Dirigente scolastico invia comunicazione di convocazione ai membri dell’O.G.I., che dovranno concludere il procedimento istruttorio e pronunciarsi entro i successivi sette giorni, atteso che l’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 dispone che il ricorso sia concluso entro dieci giorni dalla sua proposizione.

Qualora l’O.G.I. non decida entro tale termine, la sanzione non può che ritenersi confermata.

Il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività della sanzione (v. art. 17).

Regolamento di disciplina IC Paglieri.pdf

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